Legittima difesa, art. 52 Codice Penale


Legittima difesa, art. 52 Codice Penale

Primo obiettivo: salvaguardare la nostra sicurezza

La legge non ammette ignoranza, lo sapevi? Per questo, se non si conosce una specifica legge, c'è il rischio di trovarsi dalla parte del torto anche se abbiamo ragione. Può capitare proprio nelle situazioni di autodifesa. Per questo è meglio leggere cosa c'è scritto sul Codice Penale italiano, avere le idee chiare su come comportarsi e sapere cosa significano le nostre azioni e le nostre reazioni dal punto di vista legale. 

La norma di riferimento in tema di autodifesa

La norma di riferimento in tema di autodifesa, femminile e maschile, è l'articolo 52 del Codice Penale, che recita: 

"La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

Il concetto di legittima difesa  è una specie  di "autotutela" permesso dall'ordinamento giuridico italiano. L'articolo 52 si riferisce a una situazione in cui si presenta un pericolo imminente per se stessi o per altre persone, da cui è necessario difendersi, e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica (polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale) per ragioni di tempo e di luogo.

Legittima difesa e vendetta

L'articolo 52 difende l'esigenza istintiva e naturale di  reagire quando si viene aggrediti.  E'  importante non  confondere la legittima difesa con la vendetta, perché questa reazione non  avviene in diretta ma in un tempo posteriore.

La legittima difesa è invece l'unica  reazione possibile a  un'aggressione per evitare una offesa, un pericolo o un danno ingiusto alla propria o altrui persona,  sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. In tal caso si parla di eccesso colposo di legittima difesa.

Eccesso colposo di legittima difesa

 La norma di riferimento nel Codice Penale è l'articolo 55, che recita: 

"Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."

L'eccesso colposo di legittima difesa è  una reazione di difesa eccessiva. pistola_sparaAnche se non c'è la volontà di commettere un reato, viene meno l'equilibrio tra la difesa personale e l'offesa dell'altro. Quest'azione si configura come un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. 

Si parla di onere della prova, perchè il soggetto che ha difeso il suo o altrui diritto, dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince il motivo tale da escludere il reato:   l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta, i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso. Il giudice capirà come valutare l'importanza del bene minacciato da chi aggredisce e quella del bene leso da chi reagisce.

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